Art. 13.
(Conciliazione stragiudiziale endoprocessuale raccomandata dal giudice).

      1.  Il giudice, esaurite le attività previste dall'articolo 183 del codice di procedura civile, può, se la causa ha ad oggetto diritti disponibili, invitare le parti dinanzi a un conciliatore appartenente ad uno degli organismi previsti dalla presente legge.